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Passaggio Generazionale

Patto di famiglia: cos'è, quando si usa e cosa prevede il codice civile

Il patto di famiglia è il contratto disciplinato dagli articoli 768-bis e seguenti del codice civile.

Questo è uno pseudonimo editoriale della testata, non una dichiarazione di identità personale verificata in modo indipendente. Firma editoriale originale: Redazione Crescita.

Cos'è il patto di famiglia e a cosa serve

Il patto di famiglia è il contratto disciplinato dagli articoli 768-bis e seguenti del codice civile. Con esso chi esercita un'impresa o detiene una partecipazione societaria cede, in misura totale o parziale, a uno o più discendenti — figli o nipoti — l'azienda oppure le proprie quote sociali. Il Ministero della Giustizia ne riassume la funzione: anticipare la successione dell'imprenditore, realizzare il passaggio generazionale dentro l'impresa e sottrarre l'impresa a future dispute ereditarie.

La precisazione terminologica conta: per Il Centro il patto di famiglia è un contratto, non un testamento. È una convenzione tra un imprenditore e uno o più discendenti che incide sulla successione dell'imprenditore mentre è ancora in vita. Produce effetti immediati e richiede il consenso di tutti i soggetti coinvolti. Il testamento, invece, è un atto unilaterale e revocabile fino alla morte.

Lo spirito della legge, ricorda ancora Il Centro, è evitare la frammentazione di «beni ed entità produttive». Non si tratta di distribuire equamente ogni cespite, ma di impedire che l'azienda o il pacchetto di controllo si dissolvano tra più eredi.

Sul piano sistematico, il patto di famiglia è un'eccezione al divieto dei patti successori. La regola generale, richiamata dal Ministero della Giustizia, è che non producono effetti gli accordi aventi ad oggetto i beni di una successione non ancora aperta. Il patto deroga proprio a questo divieto, secondo l'orientamento dei lavori preparatori ricostruito dalla Fondazione Italiana del Notariato.

Quando si usa: continuità dell'impresa e prevenzione dei conflitti

Le situazioni tipiche nascono quando chi guida l'impresa ha più discendenti in posizioni diverse: alcuni lavorano in azienda, altri no. Il notaio Busani descrive il rischio con precisione: non sempre i discendenti hanno le stesse capacità, aspirazioni o intuizioni del predecessore. A volte chi è all'altezza viene ostacolato da chi non è stato coinvolto ma pretende di partecipare alla gestione. Altre volte la conduzione comune tra discendenti capaci sfocia in liti su obiettivi, progetti e metodi. Senza intervento, l'esito è la dissoluzione dell'impresa creata dal fondatore.

Il patto di famiglia interviene prima che questa sequenza si compia. Il caso pubblicato da Il Centro è esemplificativo: un titolare d'impresa, divorziato e risposato senza figli dal secondo matrimonio, ha due figli maschi che lavorano nella srl di famiglia e una figlia femmina estranea all'attività.

Vuole assegnare l'azienda ai figli e liquidare la figlia con immobili. È la struttura tipica del patto: si scelgono gli assegnatari dell'azienda e si definiscono attribuzioni o liquidazioni per gli altri legittimari.

Nella stessa lettura divulgativa, Il Centro sintetizza l'istituto come lo strumento che assegna l'azienda ai figli che vi collaborano. Prevede l'obbligo di proseguire l'impresa per un quinquennio e di destinare altri beni agli altri legittimari.

La posta in gioco è misurabile. Una ricerca Infocamere citata in un contributo sul ricambio generazionale indica che solo il 31% delle imprese familiari passa alla seconda generazione e solo il 15% alla terza. Spesso il passaggio da padre in figlio presenta gravi problemi.

Di qui la duplice finalità ricordata dalle fonti: tutelare integrità e continuità dell'impresa ed evitare il conflitto tra eredi. Il passaggio di consegne va pianificato con tempestività, valutando rischi e opportunità.

Tassi di passaggio generazionale nelle imprese familiari in Italia

  • 31%Passaggio alla seconda generazione
  • 15%Passaggio alla terza generazione

Cosa prevede il codice civile: dagli artt. 768-bis agli artt. 768-octies

L'istituto è stato introdotto dalla legge 14 febbraio 2006, n. 55, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2006. Come ricostruisce la Fondazione Italiana del Notariato, la legge ha aggiunto al titolo IV del libro II del codice civile un nuovo capo V-bis, rubricato «Del patto di famiglia», con gli articoli dal 768-bis al 768-octies.

Lo stesso articolo 1 della legge ha modificato l'articolo 458 c.c. sul divieto di patti successori, inserendo l'inciso iniziale «fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti». Secondo i lavori preparatori, il collegamento tra le due disposizioni è l'esplicito riconoscimento del patto come deroga al divieto.

La genesi della norma non è solo italiana. La Fondazione Italiana del Notariato richiama una raccomandazione della Commissione dell'Unione europea del 7 dicembre 1994. Secondo il notaio Busani, la Raccomandazione 94/1069/CE invitava gli Stati membri a sensibilizzare l'imprenditore sui problemi della successione e a indurlo a preparare l'operazione per tempo.

Quattro anni dopo, la stessa Commissione ha adottato una comunicazione dedicata al superamento o all'affiancamento del divieto dei patti successori. L'obiettivo era favorire il passaggio generazionale nelle imprese familiari, soprattutto di piccola e media dimensione.

In Italia l'iniziativa legislativa prese corpo nella XIII legislatura anche dopo un convegno tenutosi a Macerata il 24 marzo 1997. Vi collaborarono Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, Consiglio Nazionale del Notariato e gruppo di ricerca del CNR coordinato da Pietro Rescigno e Antonio Masi. L'iter parlamentare, avviato nel 1997 e interrottosi con la riforma del diritto societario, si è concluso con la legge 55/2006.

Il quadro è ricostruito anche a livello istituzionale. La scheda del Ministero della Giustizia, aggiornata al 27 marzo 2020, è dedicata al patto di famiglia e ne espone articolazione, soggetti e requisiti. La letteratura specialistica del notariato — pubblicata nella biblioteca della Fondazione Italiana del Notariato — ne analizza presupposti soggettivi e oggettivi e requisiti formali.

Chi partecipa al patto: imprenditore, discendenti e legittimari

Il patto ha struttura plurilaterale e tre categorie di soggetti. Il disponente è chi esercita l'impresa o possiede le quote da trasferire. Gli assegnatari sono i discendenti — figli o nipoti — che ricevono l'azienda o le partecipazioni. Devono partecipare al contratto il coniuge e tutti coloro che sarebbero eredi legittimari se in quel momento si aprisse la successione dell'imprenditore, cioè i soggetti cui la legge riserva una quota di legittima.

La completezza dei partecipanti non è un dettaglio organizzativo, ma un requisito di validità. Secondo l'orientamento della dottrina prevalente richiamato nella guida del 2025 dello Studio Moscarini, l'assenza anche di uno solo dei legittimari rende il patto nullo. Questa universalità soggettiva è il pilastro dell'efficacia stabilizzatrice dell'istituto: serve a cristallizzare la situazione patrimoniale relativa all'azienda. Evita che venga rimessa in discussione alla morte dell'imprenditore.

Da qui una conseguenza pratica immediata: prima di fissare l'atto occorre individuare con esattezza la platea dei legittimari attuali — coniuge, figli — e valutare come il patto si coordini con assetti familiari che possono cambiare dopo la stipula. È il caso del quesito pubblicato da Il Centro, dove il lettore si chiede cosa accadrebbe se nascessero altri figli o mutasse la situazione coniugale.

Cosa si può trasferire: azienda, quote societarie e limiti

L'oggetto del trasferimento è, alternativamente o cumulativamente, l'azienda o le partecipazioni sociali. Il trasferimento può essere totale o parziale. Secondo la scheda del Ministero della Giustizia, l'imprenditore cede l'azienda, per l'intero o per una parte, a uno o più discendenti; il titolare di partecipazioni societarie fa lo stesso con le proprie quote.

Il discrimine non è solo descrittivo. Trasferire l'azienda significa passare il complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'attività. Trasferire quote significa far entrare l'assegnatario nella compagine sociale con i diritti e gli obblighi che la partecipazione comporta.

Il trasferimento non è libero da vincoli. Il Centro precisa che deve avvenire compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie.

Sul versante societario, come segnalato in un'analisi dedicata al patto di famiglia e alle quote societarie, vanno rispettati i limiti legali, statutari e contrattuali alla circolazione di quote o azioni. Clausole statutarie di prelazione o gradimento, patti parasociali e previsioni contrattuali che condizionano la cessione devono essere verificati prima di costruire l'operazione, perché incidono sulla concreta trasferibilità della partecipazione.

La scelta del bene da conferire determina anche il resto dell'architettura. Se si trasferisce l'azienda, la liquidazione degli altri legittimari dovrà essere commisurata al suo valore e potrà avvenire con altri beni o in denaro. Se si trasferiscono quote, entrano in gioco la valutazione della partecipazione e la posizione degli altri soci.

Forma e gratuità: atto pubblico notarile a pena di nullità

Il patto di famiglia deve essere stipulato per atto pubblico, quindi davanti a un notaio, e la forma è richiesta a pena di nullità.

La guida dello Studio Moscarini individua il riferimento nell'articolo 768-ter del codice civile e sottolinea la ratio della solennità: tutelare tutte le parti coinvolte in un atto che incide su diritti successori e patrimoniali rilevanti. La mancanza della forma pubblica non produce un contratto diverso o sanabile: produce un patto nullo.

Il secondo requisito è la gratuità: secondo la scheda del Ministero della Giustizia, il patto di famiglia deve essere necessariamente gratuito. Ciò lo distingue dalla compravendita e da ogni cessione con corrispettivo a favore del disponente. L'assegnatario non paga un prezzo per ricevere l'azienda o le quote, ma assume l'obbligo di liquidare gli altri legittimari secondo le modalità previste dal patto stesso.

Nel caso pubblicato da Il Centro, il tema della forma si intreccia con la conservazione della documentazione. Il lettore ricorda di avere conservato le matrici degli assegni relativi alla casa acquistata per la figlia in occasione del matrimonio. La circostanza è utile in sede notarile per ricostruire le attribuzioni già effettuate a favore di un legittimario.

Obblighi dei beneficiari ed effetti sulla successione

Il cuore economico del patto è l'obbligo di liquidazione. Secondo la scheda del Ministero della Giustizia, i beneficiari sono tenuti a liquidare in denaro o in natura gli altri partecipanti al contratto. Questi ultimi possono rinunciarvi in misura totale o parziale, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote di legittima.

In sostanza, è un anticipo dell'eredità. Chi riceve l'azienda o le quote compensa chi non le riceve, oppure ottiene da loro una rinuncia totale o parziale al credito.

Sul versante successorio, i legittimari che prendono parte al patto rinunciano a partecipare alla successione e alla divisione ereditaria sui beni oggetto del patto. Si tratta dell'azienda o delle quote sociali. È questo l'effetto stabilizzante dell'istituto: la titolarità dell'impresa non viene rimessa in discussione in sede di divisione.

Resta un'eccezione di rilievo, da conoscere prima di firmare. Il patto di famiglia costituisce un'eccezione all'azione di riduzione ex articolo 533 c.c. Questa è l'azione con cui i legittimari potrebbero agire in giudizio per ottenere la reintegrazione della quota di legittima.

Il rimedio opera quando la quota risulti compromessa da atti dispositivi del disponente. Il patto, quindi, non è aggredibile con quello strumento nei termini in cui lo sarebbe un diverso atto dispositivo.

Limiti, cautele e alternative nella pianificazione successoria

Il patto di famiglia va inserito in una pianificazione costruita per tempo. I fattori da valutare, elencati nel contributo sul ricambio generazionale, sono diversi.

Anzitutto contano le caratteristiche dell'impresa: dimensione, mercato, tecnologie. Conta la tipologia societaria adottata. Conta l'entità del patrimonio personale del fondatore e la sua capacità di soddisfare gli eredi coinvolti e non coinvolti in azienda.

Vanno poi considerati il ruolo, le capacità, le esperienze e le aspettative dei familiari attivi. Rilevano anche l'esistenza di conflittualità, anche solo potenziali, tra eredi, la disponibilità di competenze manageriali e le implicazioni di natura fiscale e giuridica.

La pianificazione del passaggio di consegne tra imprenditore ed erede è essa stessa oggetto di valutazione di opportunità e rischi. Il momento è complesso e può mettere a rischio la continuità aziendale e i posti di lavoro.

Il patto non è l'unico strumento disponibile e non è sempre quello adatto. Nella stessa logica possono essere utilizzati il testamento, le donazioni, il trust, le polizze assicurative, la costituzione di holding e altri strumenti societari. Si aggiungono pattuizioni contrattuali quali patto o regolamenti di famiglia e accordi parasociali.

Si può inoltre prevedere l'affidamento della gestione a manager esterni che affianchino l'erede fino alla sua piena maturità. Si possono costituire patrimoni destinati o società ad hoc per consentirgli di prepararsi a sfide più impegnative. È opportuna anche l'adozione di un adeguato modello di corporate governance.

Due cautele operative discendono da quanto precede. La prima è documentale: la partecipazione necessaria di tutti i legittimari e il rispetto dei limiti statutari e contrattuali alla circolazione delle quote richiedono verifiche preventive. Esse riguardano assetto familiare, statuto, patti parasociali e attribuzioni già effettuate a favore di singoli legittimari.

La seconda è professionale: la forma pubblica impone il notaio. La costruzione complessiva dell'operazione — stima dei valori, scelta tra azienda e quote, liquidazioni, coordinamento con gli altri strumenti di pianificazione — richiede un approccio su misura. Serve integrare competenze civilistiche, societarie e fiscali.

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