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Come accedere al Fondo di Garanzia per le PMI: requisiti e procedura
Il Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese è stato istituito con la legge n. 662/1996 (art. 2, comma 100, lettera a) e opera dal 2000. Favorisce l’accesso al credito di PMI e professionisti.
Cos’è il Fondo di Garanzia per le PMI e perché può sbloccare il credito
Il Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese è stato istituito con la legge n. 662/1996 (art. 2, comma 100, lettera a) e opera dal 2000. Favorisce l’accesso al credito di PMI e professionisti. È un’agevolazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, cofinanziata anche con risorse europee.
Non eroga contributi in denaro. Concede una garanzia pubblica sui finanziamenti richiesti dalle imprese, che si affianca e spesso sostituisce le garanzie reali normalmente pretese da banche e intermediari finanziari. L’impresa può così ottenere il finanziamento senza garanzie aggiuntive, quindi senza i costi di fidejussioni o polizze assicurative, limitatamente alla quota coperta dal Fondo.
La garanzia si attiva solo a fronte di finanziamenti concessi da banche, società di leasing e altri intermediari finanziari. Il Fondo non interviene direttamente nel rapporto tra banca e cliente: tassi, condizioni e modalità di rimborso sono rimessi alla contrattazione tra le parti. Non è un soggetto con cui negoziare importi, tassi o durata: è uno scudo sul rischio del finanziatore.
La normativa ordinaria è attualmente oggetto di deroghe. Il decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200 ha prorogato fino al 31/12/2026 l’applicazione della disciplina transitoria introdotta dal decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (DL Anticipi) e poi modificata dalla legge di Bilancio 2025. Prima di impostare l’operazione conviene verificare quale disciplina si applichi alla specifica tipologia di finanziamento.
Chi può accedere: PMI, professionisti e settori ammessi
Possono essere garantite le imprese di micro, piccole o medie dimensioni (PMI) iscritte al Registro delle Imprese e i professionisti titolari di partita IVA.
Per «professionisti» si intendono gli iscritti agli ordini professionali e gli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4. Devono possedere l’attestazione rilasciata ai sensi della stessa legge.
L’iscrizione all’ordine o l’adesione all’associazione con attestazione è un requisito documentale da dimostrare, non un semplice dato anagrafico.
Possono beneficiare della garanzia soggetti di tutti i settori economici, con alcune limitate eccezioni. Tra le attività escluse figurano la produzione primaria di prodotti agricoli, la pesca e l’acquacoltura, la produzione di carbone, di acciaio, di armi e di munizioni; tra le eccezioni citate rientrano anche le attività finanziarie e assicurative.
Tra i soggetti ammessi sono richiamate anche le società tra professionisti, le startup innovative, le PMI innovative, le imprese sociali e le cooperative.
I requisiti dimensionali per essere PMI ai fini del Fondo
Le soglie di accesso sono tre. Per le microimprese: meno di 10 occupati; fatturato annuo o bilancio annuale totale non oltre 2 milioni di euro. Per le piccole imprese: meno di 50 occupati; ricavi annui oppure totale patrimoniale di bilancio entro 10 milioni di euro. Per le medie imprese: meno di 250 occupati; giro d’affari annuo fino a 50 milioni di euro, oppure 43 milioni di euro come totale di bilancio annuo.
In tutti e tre i casi si tiene conto di eventuali imprese associate e/o collegate. La dimensione non si calcola sulla sola impresa richiedente, ma su un perimetro allargato quando ricorrono i presupposti di collegamento o associazione.
I criteri per definire le dimensioni aziendali sono stabiliti dal decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005.
Soglie dimensionali per PMI ai fini del Fondo di Garanzia
- MicroimpresaMeno di 10 occupati; fatturato o bilancio ≤ 2 milioni €
- Piccola impresaMeno di 50 occupati; ricavi o bilancio ≤ 10 milioni €
- Media impresaMeno di 250 occupati; giro d'affari ≤ 50 milioni € o bilancio ≤ 43 milioni €
Come funziona la garanzia e quali vincoli comporta
La garanzia copre una quota del finanziamento concesso. Sulla parte garantita dal Fondo non possono essere acquisite garanzie reali, assicurative o bancarie.
È questo il punto che genera il risparmio: elimina, nei limiti della quota coperta, i costi di fidejussioni e polizze che la banca richiederebbe in alternativa.
La garanzia può essere concessa su qualsiasi tipologia di operazione finanziaria finalizzata all’attività d’impresa, a breve e a medio-lungo termine, secondo le coperture stabilite dalle Disposizioni operative del Fondo e dalla disciplina applicabile.
Percentuali di copertura, massimali e durata ammessa non sono fissi per tutti: vanno letti nelle Disposizioni operative vigenti e nella sezione di riferimento.
Di norma, il tetto massimo di copertura della garanzia è pari all’80% del prestito richiesto e non può superare i 5 milioni di euro. Il massimale di 5 milioni di euro è il limite della copertura pubblica sul finanziamento.
Parametri chiave della garanzia del Fondo
- Tasso massimo di copertura
- 80%
- Tipo di finanziamento coperto
- A breve e medio-lungo termine
La procedura passo a passo: dalla richiesta di finanziamento alla domanda al Fondo
L’impresa o il professionista non può inoltrare la domanda direttamente al Fondo.
Il percorso corretto è rivolgersi a una banca per chiedere il finanziamento e, contestualmente, chiedere che su di esso sia acquisita la garanzia del Fondo. Sarà la banca a occuparsi della domanda.
In alternativa ci si può rivolgere a un confidi, che garantisce l’operazione in prima istanza e richiede una controgaranzia al Fondo. In entrambi i casi il richiedente non dialoga con il Fondo: presenta la richiesta all’intermediario, che gestisce l’istruttoria e l’inoltro.
Chiedere la garanzia contestualmente al finanziamento, e non in un secondo momento, evita di dover predisporre nel frattempo garanzie alternative.
Se la richiesta viene accettata, la banca eroga il prestito e il Fondo presta la garanzia. Nel processo è richiamato un modello di scoring interno chiamato rating MCC.
Procedura passo a passo per accedere al Fondo di Garanzia
- Verifica requisitiIscrizione al Registro delle Imprese o all'ordine professionale, partita IVA, rispetto delle soglie dimensionali
- Scegli intermediarioBanca o confidi che gestisce la richiesta di finanziamento e garanzia
- Richiedi finanziamento con garanziaPresenta domanda contestualmente alla richiesta di prestito
- Istruttoria e valutazioneLa banca valuta merito creditizio; il Fondo verifica idoneità alla garanzia
- Erogazione e garanziaBanca eroga prestito; Fondo attiva la garanzia sulle quote coperte
Cosa verificare prima di presentare la richiesta
Prima di contattare la banca o il confidi conviene controllare, in ordine, l’iscrizione al Registro delle Imprese oppure l’iscrizione all’ordine professionale (o l’adesione a un’associazione professionale dell’elenco MIMIT con attestazione ai sensi della legge n. 4/2013) e il possesso della partita IVA.
Va poi verificato il rispetto delle soglie dimensionali, calcolate tenendo conto di eventuali imprese associate o collegate, e che il settore di attività non sia tra le esclusioni.
Occorre infine valutare se esista una sezione speciale più adatta al proprio profilo rispetto alla sezione ordinaria: microcredito, imprenditoria femminile, sezioni regionali, Terzo Settore.
Nel riparto dei ruoli, la valutazione del merito di credito spetta alla banca, che decide se concedere il finanziamento. Il Fondo non eroga somme direttamente all’impresa, ma copre una quota del rischio del finanziatore. Nessuna verifica sui requisiti di accesso al Fondo sostituisce la valutazione creditizia dell’intermediario.
La sezione speciale per il Terzo Settore è dedicata agli enti iscritti al RUNTS e non iscritti al REA, nonché agli enti religiosi non iscritti al RUNTS e al REA.
Verifiche preliminari prima di presentare la richiesta
- Iscrizione al Registro delle Imprese o all'ordine professionaleSì
- Possesso partita IVASì
- Rispetto soglie dimensionali (incluse imprese collegate)Sì
- Settore non escluso (es. agricoltura, armi, finanziarie)Sì
- Valutazione se applicabile sezione speciale (Terzo Settore, femminile, regionale)Da verificare
Errori da evitare e aspetti pratici
Gli errori più frequenti nascono da un fraintendimento della natura dello strumento.
Il primo è confondere il Fondo con un contributo in denaro: il Fondo non eroga contributi, ma facilita l’accesso al credito riducendo il rischio del finanziatore.
Il secondo è tentare una domanda diretta al Fondo, che non è ammessa: la richiesta passa necessariamente da banca o confidi.
Il terzo è attendersi che il Fondo determini tassi e condizioni di rimborso: restano oggetto di libera contrattazione tra le parti, e la valutazione del rischio resta in capo alla banca.
Sul piano operativo, la sequenza più efficiente è chiedere subito in banca l’attivazione della garanzia insieme al finanziamento, così da impostare l’istruttoria su un’unica richiesta.
Poiché la normativa ordinaria è soggetta a deroghe e disciplina transitoria — con la proroga al 31/12/2026 disposta dal decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200 — è opportuno far verificare all’intermediario quale regime sia effettivamente in vigore per l’operazione e per la sezione di riferimento al momento della presentazione.
Il tetto dell’80% e il massimale di 5 milioni di euro non sono un importo erogato all’impresa: indicano il limite della copertura pubblica sul finanziamento.
Vantaggi e limitazioni del Fondo di Garanzia per le PMI
- VantaggiElimina bisogno di garanzie reali (fidejussioni, polizze); riduce costi di accesso al credito; facilita finanziamenti anche per imprese con basso patrimonio netto
- LimitazioniNon eroga denaro diretto; tassi e condizioni rimangono oggetto di contrattazione con la banca; non sostituisce valutazione del merito creditizio da parte dell’intermediario



